Il tirocinio estivo è un rapporto formativo azienda/utente, che prevede un’esperienza formativa “on the job”, non è un rapporto di lavoro.
Vengono generalmente utilizzati durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi con fini orientativi e formativi, i tirocini estivi possono essere effettuati da soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post-laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.
La durata massima dei tirocini è 3 mesi, e quella minima 14 giorni.
L’azienda ospitante
Deve essere in regola con:
con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”);
l’applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;
la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) nel momento di avvio del tirocinio;
di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Deve garantire:
– Assicurazione INAIL;
– Assicurazione RC per tirocinanti.
Il tirocinante non ha l’obbligo d’iscrizione al centro per l’impiego ma deve auto dichiarare di essere studente e regolarmente iscritto a un corso di studi.
Attivazione tirocinio
La ditta deve contattare un promotore per poter attivare un tirocinio.
I promotori dei tirocini estivi possono essere i centri per l’impiego oppure limitatamente ai loro allievi le scuole di formazione professionale accreditate a livello regionale, istituzioni scolastiche statali e non statali paritarie, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell’AFAM.
Nel caso specifico del centro per l’impiego per la richiesta dei documenti e l’invio degli stessi si invita a presentare la richiesta con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio desiderata.
Reperite tutte le informazioni bisogna prendere appuntamento con il centro per l’impiego portare tutti i documenti e firmare il loco il progetto formativo.
All’appuntamento per la firma devono essere presenti il rappresentante legale (o suo delegato per iscritto, che può essere anche il tutor aziendale), il tutor aziendale e il tirocinante, se si tratta di studente minorenne, dovrà essere accompagnato/a da un genitore/tutore per la firma del progetto formativo.
Attenzione: se i genitori del minore sono separati o divorziati o non sposati in filiazione naturale, il progetto formativo va sottoscritto da entrambi, quindi, è necessaria la presenza di tutti e due i genitori. Nel caso eccezionale in cui ciò non fosse fattibile, sarà possibile la presenza di un unico genitore che dovrà però essere munito di delega scritta da parte dell’altro. Minore e genitore/i devono portare un documento di identità.