L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:
· dello sgravio delle sanzioni amministrative;
· dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
· dello sgravio degli interessi di mora;
· dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.
Le multe stradali non saranno sgravate, ma potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi.
La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, ricordando comunque che le prime 2 rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione
La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023, di seguito riepilogate.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà al debitore:
· l’esito della domanda,
· l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e;
· i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
La presentazione dell’istanza
I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione solo in via telematica, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet dell’agente della riscossione: www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
A tal fine vi sono due procedure, una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).
Contribuenti privi di credenziali di accesso
Nella sezione dedicata si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda email di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Contribuenti con credenziali Spid, Cie e Cns
Tali soggetti posso accedere senza credenziali, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
In definitiva:
· coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica (quindi senza credenziali) riceveranno tre email (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta);
· coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata (accesso con credenziali) riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023).
I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattare il professionista di riferimento.
Fonte: Euroconference editoria – Circolare mensile per l’impresa febbraio ’23