19/01/2023

Regime forfettario

19/01/2023

Regime forfettario

Le novità relative al regime forfetario sono state esaminate nell’Informativa SEAC 3.1.2023, n. 3.
Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 disciplina il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.
Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività

Passaggio dal / al regime forfettario

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2022 non superiori a € 85.000 e il rispetto degli altri requisiti sopra esaminati, il regime naturaleper il 2023 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata.

Considerata tale sovrapposizione, nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adozione della contabilità semplificata per opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.

È pertanto possibile transitare dal regime della contabilità semplificata al regime forfetario senza dover rispettare il vincolo triennale.

Diversamente, in caso di precedente esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria (regime “non naturale”) da parte dell’impresa, il vincolo triennale di tenuta del regime scelto va rispettato. Ciò in quanto l’applicazione della contabilità ordinaria ha riflessi, non solo sul regime contabile, ma anche sulla determinazione del reddito.

Uscita dal regime nel corso dell’anno

La Finanziaria 2023 modifica inoltre la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.
Con l’integrazione del comma 71, Legge n. 190/2014, viene riproposta una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:
◆       compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
◆       superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

Esempio 1:
Una estetista in regime forfetario ha percepito nel 2023 ricavi pari a € 90.000.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal 2024.

Esempio 2:
Un geometra in regime forfetario a novembre 2023 ha incassato compensi superiori a €100.000.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione già dal 2023 (il reddito di tale anno sarà determinato con le modalità ordinarie). A partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite va applicato il regime ordinario e quindi l’assoggettamento ad IVA delle operazioni.

Fonte: CIRCOLARE SEAC N.003 – 03/01/2023