23/09/2021

Obbligo del green pass per i lavoratori del settore privato

23/09/2021

Obbligo del green pass per i lavoratori del settore privato

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Riepiloghiamo di seguito le nuove disposizioni per il settore privato:

Dal 15/10/2021 al 31/12/2021, data di termine dello stato di emergenza, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, è richiesto obbligatoriamente il possesso del green pass. Sono comprese tra i soggetti obbligati anche colf e badanti e i lavoratori autonomi.
Il datore di lavoro è tenuto alla verifica del rispetto dell’obbligo dei propri dipendenti e di coloro che accedono al luogo di lavoro sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 Ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo le verifiche prevalentemente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno incaricare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
La verifica potrebbe avvenire tramite l’APP Verifica19, già in uso presso i ristoranti.

Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso del green pass, saranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Non avranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione durerà fino alla presentazione del green pass.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore la sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 10 giorni per assumere un lavoratore in sostituzione per la medesima durata della sospensione comunicata.

Il green pass potrà essere ottenuto o tramite vaccinazione o con l’effettuazione del tampone rapido il cui costo è fissato in Euro 15,00.

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi summenzionati sarò punito in capo agli stessi con una sanzione da 600 a 1500 Euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per i datori di lavoro, nel caso di violazione delle verifiche, in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto (15/10/2021) e nel caso in cui permettano ai lavoratori di accedere senza green pass è invece prevista una sanzione da 400 a 1000 Euro.

Gli obblighi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Si segnala che alla data del 20/09/2021 il decreto legge non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.