31/03/2023

Novità per i buoni carburante nel 2023

31/03/2023

Novità per i buoni carburante nel 2023

Il decreto-legge 5/2023 prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare i buoni carburante anche nel 2023, fermo restando il limite di 200 euro come previsto dal decreto-legge 21/2022.
L’art. 1 comma 1 del DL 5/2023 stabilisce che:
 
“fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
 
La novità sostanziale è che nel 2023 i buoni carburante sono esenti ai fini fiscali ma imponibili ai fini previdenziali. Più precisamente il valore dei buoni carburante è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore ma non dall’imponibile contributivo, rendendoli così molto meno vantaggiosi.
 
Viene ripristinato il regime dell’articolo 51 comma 3 in vigore fino al 31/12/2019, infatti per l’anno 2023 la soglia dei beni in natura completamente esenti è di 258,23 euro (attenzione: il superamento rende l’intero importo non esente, anche quello sottosoglia). Quindi  al fine di fruire delle esenzioni, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina (esenti ai soli fini fiscali) ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina (esenti ai fini fiscali e previdenziali).