13/01/2021

Le principali misure della legge di Bilancio 2021 – in tema di lavoro

13/01/2021

Le principali misure della legge di Bilancio 2021 – in tema di lavoro

La Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
La Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La legge di Bilancio 2021 ha previsto delle novità in materia di Ammortizzatori Sociali, Contratto a termine, Divieto di licenziamento e considerato il periodo emergenziale, forniamo di seguito un’analisi delle principale disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Seguiranno nei prossimi giorni, ulteriori indicazioni sulle ulteriori previsioni della Legge di Bilancio 2021.

Ulteriori periodo di trattamento di integrazione salariale Covid-19

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, FIS Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Gli ammortizzatori sociali di cui si tratta, saranno riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale (in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea)

La legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dall’articolo 3 del DL n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Divieto di licenziamento

La legge di Bilancio 2021 prevede l‘estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020, anche per il periodo dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.
Come in precedenza il divieto si applica:
a tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli n. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse
alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
Sono escluse dal divieto le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Restano invariate le esclusioni dal divieto già introdotte dal Decreto Agosto e confermate dal Decreto Ristori ovvero:
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile;
nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al già menzionato accordo. I lavoratori hanno diritto alla NASPI.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Ulteriore detrazione per redditi da lavoro subordinato

A decorrere dal 01/07/2020 era stato introdotto il nuovo trattamento integrativo che ha di fatto sostituito il cosiddetto “Bonus Renzi”. Tale nuovo trattamento spetta per i redditi fino a 28.000 euro. Per l’anno 2020 era previsto inoltre una detrazione per i redditi tra 28.001 e 40.000 euro. Tale detrazione è stata stabilizzata a decorrere dal 2021 pertanto a decorrere dal 01/01/2021 la situazione è la seguente:
Redditi fino a 28.000 euro: Trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui;
Redditi tra 28.001 e 40.000 euro: Spetta una detrazione da determinare in base ai seguenti parametri:
Reddito 28.000 < RC < 35.000 ———– > 960 + 240 x [(35.000-RC) / 7.000]
Reddito 35.000 < RC < 40.000 ———– > 960 x [(40.000-RC) / 5.000]
Reddito > 40.000 ———– > 0

Incentivo all’occupazione giovanile (in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea)

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui e in relazione a lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Esonero contributo per l’assunzione di donne ( in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea)

È possibile beneficiare, in relazione alle assunzioni delle lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto.
La previsione fa riferimento all’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che già prevedeva una riduzione dei contributi al 50% per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o almeno 6 mesi se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere)
Il beneficio è riconosciuto per:
18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Contratti a termine: proroga o rinnovi a causali

Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato entro il 31 marzo 2021, alle seguenti condizioni:
senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il 31/03/2021) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo).

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo obbligatorio retribuito al 100% a carico dell’INPS da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
nella misura di 10 giorni.
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori fragili del settore privato

Assenza dei lavoratori fragili

Nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i lavoratori dipendenti
in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/1992;

Hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.

Lavoro agile dei lavoratori fragili
Nel medesimo periodo, quindi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili di cui sopra (che non si assentano a seguito di prescrizione medica) hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l’adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (così come definite dai contratti collettivi), ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.