14/01/2022

Le recenti novità normative per la gestione dei rapporti di lavoro

14/01/2022

Le recenti novità normative per la gestione dei rapporti di lavoro

Tra le recenti novità che interessano le aziende ci sono le seguenti:
1. Obbligo vaccinale per i cinquantenni;
2. Servizio di verifica INPS “green pass +50”;
3. Proroga dello Smart working semplificato e le tutele per i lavoratori fragili;
4. Congedi Parentali per l’anno 2022;
5. Assenza per quarantena: dal 2022 non è più considerata malattia.

Obbligo vaccinale per i cinquatenni

Il Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 prevede:
–          dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
–          dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. Per lavoratori deve intendersi “chiunque svolge un’attività nel settore privato”.
La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.
L’obbligo vaccinale sussiste per tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiono in data successiva all’8 gennaio 2022.

Casi di esenzione:
–          L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore;
–          L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.

Conseguenze per il mancato possesso del green pass:
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:
–          senza conseguenze disciplinari;
–          con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle già menzionate certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
 
Sospensione del lavoratore e assunzione di un sostituto:
Fino al 15 giugno 2022, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, in tutte le imprese, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione
–          per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi
–          rinnovabili fino al 31 marzo 2022
–          senza conseguenze disciplinari
–          con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sanzioni:
–          A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro.
–          A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.
–          Dal 01/02/2022 in caso di violazione dell’obbligo vaccinale previsto per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni età (o che li compiono dopo l’8 gennaio 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Servizio Green pass 50+

L’INPS, al fine di consentire ai datori di lavoro di controllare le certificazioni verdi Covid-19 (green pass) dei lavoratori, ha rilasciato il servizio Greenpass50+.
 
Il servizio è rivolto
• a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici;
• dal 18/12/2021 anche ai lavoratori con meno di 50 dipendenti.
Il servizio consente di verificare il possesso del green pass direttamente dal sito dell’INPS tramite un’interrogazione del sistema e a partire dal 18/12/2021 il servizio consente di verificare anche il rispetto dell’obbligo vaccinale per i settori e i lavoratori per i quali è previsto (forze dell’ordine, sanitari, personale scolastico, RSA e dal 15/02/2022 gli over 50). La verifica on line massima consente di evitare la verifica di ogni singolo green pass.
 
Si riporta di seguito il link alla pagina informativa dell’INPS, per gli aspetti procedurali
https://www.inps.it/inps-comunica/coronavirus-le-misure-dellinps/greenpass50-il-servizio-per-i-datori-di-lavoro.
 
Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’Istituto:
mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”;
al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”;
al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
 
L’applicazione, ai fini dell’accreditamento, è riservata ai soggetti aziendali (pubblici e privati) o loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).

Proroga smart working semplificato e tutele per i lavoratori fragili

Considerato il protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
 
Smart Working Semplificato: Per quanto riguarda il lavoro agile viene prorogata, fino al 31 marzo 2022, la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali con i lavoratori.
 
Con Circolare del 5 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro, alla luce del protrarsi dello stato di emergenza, raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività del settore privato che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza, ferma restando la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
 
Lavoratori Fragili: Sono state prorogate le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità.  Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale possibilità viene riconosciuta non oltre il 28 febbraio 2022 ai c.d. lavoratori fragili, ossia i dipendenti pubblici e privati in possesso:
• di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita;
• nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

Congedi parentali SARS CoV-2 anno 2022

È stato prorogato al 31 marzo 2022 il congedo parentale previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità, affetti da SARS Cov-2 o in quarantena da contatto o in DAD, c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2” indennizzato al 50%.
 
Il congedo parentale SARS CoV-2 spetta ai lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
–           della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
–           dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio;
–           della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto
ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n.146/2021) e il 31 marzo 2022.
 
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
 
La presentazione della domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, va effettuata esclusivamente in via telematica, tramite:
• il portale web dell’INPS (www.inps.it), nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID di almeno di II livello, della CIE o della CNS;
Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
I Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
 
Le modalità per presentare le domande di congedo da parte di genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’INPS e di quelli iscritti alla Gestione Separata saranno illustrate in un prossimo messaggio dell’Istituto.

Assenza per quarantena: dal 2022 non è malattia

Dal 1° gennaio 2022 la quarantena del lavoratore privato non è più equiparata a malattia. Ai lavoratori fragili continua ad essere garantito lo smart working fino al 28/02/2022, mentre viene meno l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza da lavoro. In entrambi i casi non è dovuta alcuna retribuzione.
 
Fino al 31 dicembre 2021 la quarantena dei dipendenti del settore privato era assimilata alla malattia, ma difficilmente la misura sarà prorogata per il 2022, considerate le nuove regole per la quarantena che riassumiamo di seguito:
 
• Sono previsti 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
– persone non vaccinate;
– persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino).
La quarantena terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo.
 
• Sono previsti 5 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
– I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni.
La quarantena terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo.
 
• Non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:
 dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
 entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
 entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.
I lavoratori in auto sorveglianza potranno recarsi al lavoro, ma dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni da quando hanno avuto il contatto a rischio, ed effettuare un tampone antigenico o molecolare alla comparsa dei primi sintomi del Covid.
Se sono asintomatici, al quinto giorno dall’esposizione potranno effettuare un tampone antigenico o molecolare.
 
Riassumendo, restano pertanto privi di tutela solo coloro che devono effettuare la quarantena, e cioè non tutti i lavoratori del settore privato, bensì solo i non vaccinati, o coloro che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose o il booster.