28/5/21

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

28/5/21

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni). In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) sono state inserite delle novità:

Raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits anche per il 2021

È stata prevista la proroga, anche per il periodo d'imposta 2021, dell'innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
A titolo di esempio sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 previsto per l’anno 2021:
- i buoni acquisto e i buoni carburante (voucher/buoni spesa),
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
È importante ricordare che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione di 516,46 euro, lo stesso diventa interamente imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Trattamenti di integrazione salariale concessi dal decreto sostegni

I trattamenti di integrazione salariale concessi dal Decreto Sostegni possono essere utilizzati in continuità dai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Nello specifico è consentito a tutti i datori di lavoro che prima del 1° aprile 2021 abbiano esaurito le 12 settimane, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni (dunque, CIGO, CIGD e Assegno ordinario) anche in anticipo rispetto al 1° aprile 2021.

Differimento al 30 Giugno 2021 delle domande e dei modelli SR41. Sanatoria.

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei modelli SR41, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. In particolare, la sanatoria riguarda i periodi da dicembre 2020 (rimasto escluso dalla precedente sanatoria) fino a febbraio 2021 compreso. Per i modelli SR41 si tratta di quelli riferiti ad eventi la cui autorizzazione sia stata notificata all'azienda entro il 1° marzo 2021.

Misure a tutela dei lavoratori fragili

Viene confermata la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle tutele, a favore dei lavoratori in condizione di fragilità. A tali soggetti è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, gli stessi hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. Tali periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto, a decorrere dal 17 marzo 2021.