LE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI
(Decreto-legge n. 41/2021 in vigore dal 23/03/2021)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Sostegni).
Analizziamo di seguito le principali novità in vigore dal 1° aprile 2021
ULTERIORI 13 SETTIMANE DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA – CIGO
L’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibili dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.
Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:
– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
– ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le 12 settimane possono essere richieste per i lavoratori in forza al 04 gennaio 2021.
Le ulteriori 13 settimane possono essere richieste per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
Non è previsto il versamento del contributo addizionale.
ULTERIORI 28 SETTIMANE DI TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – FIS E CIGD
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Si evidenzia che la legge di Bilancio 2021 aveva previsto 12 settimane collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e viene quindi a determinarsi una parziale sovrapposizione dei due periodi.
Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente e conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 secondo l’articolazione che segue:
– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
– ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
Le 12 settimane possono essere richieste per i lavoratori in forza al 04 gennaio 2021.
Le 28 settimane possono essere richieste per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
Non è previsto il versamento del contributo addizionale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
Il decreto specifica che dal 1° aprile 2021 i trattamenti (CIGO/FIS/CIGD) potranno essere concessi con le seguenti modalità alternative:
– con anticipo del datore di lavoro con successivo conguaglio, dopo aver ricevuto l’autorizzazione;
– con pagamento diretto dell’INPS.
La possibilità per il datore di lavoro di anticipare l’indennità ai lavoratori in busta paga e conguagliare l’importo al ricevimento dell’autorizzazione, rappresenta una novità per la cassa integrazione in deroga, per la quale era prevista unicamente la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS (ad eccezione delle imprese plurilocalizzate, per le quali era già previsto).
NUOVE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
La trasmissione dei dati necessari per il pagamento del trattamento effettuata fino ad ora tramite i modelli SR41, per i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni (pertanto a decorrere dal 1° aprile) sarà effettuata con il nuovo flusso telematico che sostituirà l’invio dei modelli SR41.
RINNOVO/PROROGA ACAUSALE DEI CONTRATTI A TERMINE
A decorrere dal 23/03/2021 il Decreto Sostegni ha previsto fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine, senza l’obbligo di indicare la causale (previsione prevista in deroga alla normativa ordinaria, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria). Il contratto a termine non deve superare la durata complessiva di 24 mesi.
Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe “in deroga” già intervenuti alla data del 22/03/2021.
LA PROROGA E LE NUOVE DISPOSIZIONI PER I LICENZIAMENTI
Il decreto sostegni proroga il divieto di licenziamento:
– fino al 30/06/2021 per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
– dal 01/07/2021 al 31/10/2021 per i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa con ricorso all’assegno ordinario e alla cassa in deroga per eventi COVID.
Restano escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di seguito indicate:
– Cessazione del contratto di appalto e successiva riassunzione da parte del nuovo appaltatore;
– Cessazione definitiva dell’attività d’impresa con messa in liquidazione;
– Accordo collettivo aziendale che preveda l’erogazione di un incentivo all’esodo ai lavoratori che aderiscono all’accordo e che interrompono il rapporto di lavoro. In questo caso hanno diritto alla NASPI.
– Fallimento senza esercizio provvisorio.
LE ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI
Sospensione dei versamenti: Il decreto sostegni interviene nuovamente sui termini di scadenza dei versamenti degli importi derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS sospendendone il versamento fino al 30/04/2021. La ripresa del versamento dei pagamenti sospesi dovrà essere effettuata entro il 31/05/2021.
Sospensione pignoramenti: fino al 30/04/2021 le somme oggetto di pignoramento (stipendio/TFR/pensione) non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (nel caso del lavoro subordinato, il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ovvero il lavoratore nel caso di rapporto di lavoro subordinato), senza obbligo di versamento degli importi al creditore pignoratizio. A decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (nel caso del lavoro subordinato, il datore di lavoro).
Proroga presentazione e consegna CU 2021: Sia la trasmissione all’agenzia delle entrate che la consegna ai percipienti della CU 2021 sintetica, viene posticipata al 31/03/2021.
Modello 730 precompilato: L’agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata in 10/05/2021, anziché in data 30/04/2021.
Indennità per i lavoratori intermittenti: Coloro che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’01/01/2019 e il 23/03/2021 hanno diritto ad un’indennità omnicomprensiva di 2.400,00 Euro e che in conseguenza all’emergenza covid abbiano cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro. Alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o pensione.
La domanda deve essere presentata all’INPS dal lavoratore entro il 30/04/2021, tramite apposito modello INPS.
Lavoratori dipendenti a termine del settore del turismo e stabilimenti termali:
Spetta un’indennità onnicomprensiva di 2.400 Euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente:
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– al 23 marzo 2021, non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
La domanda deve essere presentata all’INPS dal lavoratore entro il 30/04/2021, tramite apposito modello INPS.
Reddito di emergenza: il Decreto Sostegni riconosce tre ulteriori quote di Reddito di emergenza (REM), per i mesi di marzo, aprile, maggio 2021, ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
– un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore all’importo del beneficio (il valore del beneficio varia dai 400 agli 800 euro);
– assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo ecc;
– possesso dei requisiti riguardanti, rispettivamente, la residenza in Italia del richiedente, il patrimonio mobiliare familiare, il valore dell’ISEE e l’incompatibilità con altre indennità Covid-19 erogate dall’INPS, prestazioni pensionistiche, redditi da lavoro dipendente, reddito e pensione di cittadinanza.
Il medesimo articolo riconosce, inoltre, le tre mensilità di Reddito di emergenza, indipendentemente dal possesso dei requisiti sopraindicati e nella misura prevista per i nuclei composti da unico componente, ai soggetti
– con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000;
– che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la Naspi e la DIS-COLL;
– I richiedenti, alla data del 23 marzo 2021, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pensione o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La domanda deve essere presentata all’INPS dal lavoratore entro il 30/04/2021, tramite appositi modelli INPS
Domanda di NASPI: a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dal requisito, richiesto per la concessione del trattamento, dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione