17/03/2021

Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

17/03/2021

Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, con misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Il Decreto è vigente dal 13 marzo 2021. Di seguito riepiloghiamo le misure previste dal citato decreto:

Lavoro Agile (c.d. Smart Working) o astensione retribuita

DIRITTO AL LAVORO AGILE (FIGLI MINORI DI 16 ANNI)
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonché’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Diritto all’astensione retribuita se non è possibile il lavoro agile (figli minori di 14 anni)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonché’ alla durata della quarantena del figlio.
Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa previsti, un’indennità a carico dell’INPS pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Diritto all’astensione non retribuita se non è possibile il lavoro agile (figli minori tra 14 e 16 anni)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonché’ alla durata della quarantena del figlio.

Diritto all’astensione retribuita (figli con disabilità grave)

Le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta:
– la sospensione dell’attività didattica in presenza;
– o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa previsti, un’indennità a carico dell’INPS pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Conversione dei congedi parentali in congedo per astensione per sospensione dell’attività didattica

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 12 marzo 2021, durante:
– i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
– di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
– di durata della quarantena del figlio
possono essere convertiti a domanda nel congedo parentale covid, con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Bonus baby-sitting

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo pari
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

l bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus di può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale COVID.

Casi di esclusione

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo parentale covid o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure indicate.