05/11/2021

Gestione Congruità Edilizia Industria

05/11/2021

Gestione Congruità Edilizia Industria

Dal 1° novembre 2021 è entrato in vigore il nuovo sistema di congruità nel settore Edile.
Operativamente i nuovi obblighi previsti dal decreto, si applicheranno per:
– Tutti i lavori pubblici
– Per i lavori privati con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000,00, per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile a partire dal 1° novembre 2021.
Le aziende saranno ritenute congrue se rispetteranno gli indici minimi di congruità, sotto riportati, che indicano le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Chi chiede e chi rilascia l’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità viene rilasciata dalle Casse Edili territorialmente competenti, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria (appaltatore) o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.
L’attestazione di congruità deve essere richiesta dall’impresa affidataria o dal committente:
– per i lavori pubblici in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale;
– per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Che cosa accade se non è possibile attestare la congruità

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg., attraverso il versamento alla Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.
Solo nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifica lo scostamento.
In caso di esito negativo della congruità, sarà rilasciato il DURC negativo.

Importante: cosa deve fare l’azienda. La comunicazione dei cantieri.

Le imprese che svolgono:
– Lavori pubblici
– Lavori privati con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000,00, per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021.

Devono:
1. registrarsi al portale https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce-veneto/
2. dichiarare i cantieri soggetti alla congruità. Per ogni cantiere il sistema crea un codice univoco. Si allega il manuale che riepiloga i passaggi principali.

L’affidatario (appaltatore) inserisce anche il nominativo del subappaltatore nel portale e il cantiere apparirà nella denuncia mensile MUT di tutti i soggetti coinvolti; Il sistema nazionale della congruità provvederà ad assegnare al cantiere un Codice Univoco e a rendere automaticamente disponibile il codice identificativo nelle denunce di tutte le imprese presenti sul cantiere.
Tramite il portale sopra indicato sarà possibile comunicare l’apertura di tutti i cantieri relativi alle province della Regione Veneto. Nel caso in cui ci fossero dei cantieri collocati fuori dalla regione Veneto, è necessario utilizzare il portale di ciascuna regione; pertanto, in tal caso è necessario contattare la Cassa Edile della provincia interessata per informazioni.

N.B. Nell’ipotesi di cantieri privati il cui valore dell’opera è poco al di sotto dei 70.000 euro, è consigliabile comunque effettuare la comunicazione del cantiere nel portale, in quanto potrebbero subentrare delle variazioni in corso d’opera che potrebbero portare il valore dell’opera al di sopra della soglia dei 70.000 euro con il conseguente obbligo di comunicazione retroattivo.
Le Casse Edili chiedono in ogni caso l’inserimento di tutti i cantieri (DNL – Denuncia Nuovo Lavoro) nel portale, quindi anche i cantieri non soggetti alla verifica della congruità.


A decorrere dal 01/01/2022 l’accesso per effettuare le comunicazioni dovrà obbligatoriamente essere effettuato dal sito http://mut.cnce.it con le stesse credenziali di accesso.

Le presenze del mese dei singoli lavoratori andranno suddivise in base al cantiere.

Si rende utile ricordare quali sono gli altri adempimenti sempre obbligatori all’apertura di ogni nuovo cantiere:
-Entro 30 giorni è obbligatorio trasmettere all’INAIL il modello “DNL temp”. L’impresa si deve mettere in contratto con il nostro studio che effettuerà l’invio, previa raccolta delle informazioni e compilazione del modello;
-Entro 30 giorni è obbligatorio comunicare all’INPS l’apertura dei cantieri di durata superiore a 30 giorni;
-Provvedere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

In allegato manuale con le istruzioni per il caricamento dei cantieri.

Istruzioni per il caricamento dei cantieri

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