Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Istituzioni Scolastiche
Chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, è tenuto a possedere la Certificazione Verde.
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS).
Le misure non si applicano inoltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto del nuovo obbligo deve essere effettuata:
– dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche;
– e dai rispettivi datori di lavoro.
Le medesime disposizioni valgono anche per le Istituzioni Universitarie e dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie (RSA)
Strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie (RSA)
A partire dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, vi è l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.). Le misure non si applicano inoltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
I responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle già menzionate strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale. I responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo.
Un successivo decreto definirà le modalità di acquisizione delle informazioni.
Si porta quindi all’attenzione dei datori di lavoro, l’onere di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti, prima dell’accesso alle strutture e alle istituzioni sopra menzionate.