27/11/2020

Esonero contributivo Art. 3 DL 104/2020

27/11/2020

Esonero contributivo Art. 3 DL 104/2020

I datori di lavoro che non richiedono le 18 settimane previste dal DL 104/2020 dal 13/07 al 31/12 hanno diritto ad un esonero contributivo.

Possono comunque richiedere l’esonero le aziende che hanno inviato la domanda di integrazione salariale ex DL n. 18/2020 (9+5+4 settimane) presentata:

• Prima del 14/08/2020;
• Dopo il 14/08/2020 purché i periodi di cassa inizino prima del 13/07/2020 (anche se il periodo richiesto va oltre il 12/07/2020).

Domanda di cassa Ex DL 18/2020 presentata ____________________________________________________Esonero Contributivo
Entro il 14/08 per periodi prec e succ 13/07 ________________________________________________________________SI
Dopo il 14/08 per periodi prec il 13/07 anche se proseguono oltre il 12/07 __________________________________SI
Dopo il 14/08 per periodi succ al 13/07 ____________________________________________________________________NO

Per richiedere l’esonero l’azienda deve aver fruito di cassa a maggio e a giugno 2020 in quanto l’Importo dell’esonero contributivo è pari alla contribuzione non versata sulla retribuzione persa dai lavoratori, maggiorata della mensilità aggiuntiva, in relazione al doppio delle ore di cassa di maggio e giugno 2020.
L’esonero spetta nel limite dei contributi dovuti nella singola mensilità in cui si intenda avvalere della misura.

Cosa comporta l’utilizzo dell’esonero? L’azienda non può fruire della cassa covid per le 18 settimane del DL 104/2020 dal 13/07 al 31/12 per tutta la durata del periodo agevolato.

Il decreto prevedeva il divieto di licenziamento per le aziende fruitrici solo fino al completo utilizzo del credito, aprendo la possibilità di attuare i licenziamenti successivamente, ma nel frattempo il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31/01/2021 pertanto questa previsione sembra essere venuta meno.

Inoltre, nel frattempo, il DL ristori (DL 137/2020) ha previsto che i datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi ai sensi dell’art. 3 DL 104/2020 possano rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale del DL Ristori – ovvero le 6 settimane fruibili dal 16/11/2020 al 31/12/2020.

L’esonero previsto dall’art. 3 del DL 104/2020 è usufruibile per un periodo max di 4 mesi entro il 31/12/2020.

Nell’ipotesi di aziende con doppia matricola le verifiche vanno effettuate separatamente per ogni matricola e per le aziende con più unità produttive è possibile richiedere l’esonero per una unità produttiva e richiedere la cassa per un’altra e quindi attuare scelte differenti in base all’unità operativa interessata.

L’azienda che intende richiedere l’esonero deve avere la regolarità contributiva, deve rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispettare le previsioni dei Contratti Collettivi.

Per ottenere l’esonero è necessario Inviare un’istanza tramite cassetto previdenziale funzionalità “Contatti – Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio art. 3 del DL 14 agosto 2020 n.104”. Nell’istanza il datore di lavoro deve dichiarare:
• Il numero di ore di cassa di maggio e giugno 2020
• La retribuzione globale (maggiorata delle mensilità aggiuntiva) che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate
• La contribuzione piena a carico del DL
• L’importo dell’esonero

L’INPS verifica i dati e assegna il codice autorizzazione “2Q”.

Riferimenti Normativi e Circolari
Art. 3 DL 104/2020 – Circolare INPS 105/2020 – Messaggio INPS 4254/2020