04/11/2020

Decreto Ristori del 28/10/2020

04/11/2020

Decreto Ristori del 28/10/2020

Il Decreto Legge 137 del 28/10/2020 ha introdotto delle novità si sicuro interesse per le aziende, analizziamo di seguito le misure introdotte:

ULTERIORI 6 SETTIMANE DI TRATTAMENTI CIGO, FIS E CIGD:

Sono state introdotte ulteriori 6 settimane di trattamenti CIGO, FIS – Assegno Ordinario e CIGD, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che tuttavia si collocano anche parzialmente dopo il 15 novembre 2020  sono impuntati alle 6 settimane previste dal DL “Ristori”.
Destinatari:
– Datori di lavoro ai quali siano già stati interamente autorizzati i precedenti periodi di 9 + 9 settimane introdotti dal Decreto Agosto e utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020.
– Datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 Ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche. A titolo di esempio: bar, pub, ristoranti, gelaterie (per i quali è stata imposta l’apertura dalle 5.00 alle 18.00) e palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività);
Contributo addizionale ed esonero dal versamento:
In base alla perdita o meno di fatturato che emerge dal confronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, è dovuto il pagamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, con alcune eccezioni: coloro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, coloro che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 01/01/2019 e le aziende appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24/10/2020 (settori con limitazioni o sospensioni) sono esonerati dal versamento.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI INAIL IN SCADENZA IL 16/12/2020 PER SETTORI SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE:

Destinatari:
Datori di lavoro del settore privato appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020.
Oggetto della sospensione:
Contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di Novembre 2020, dunque con scadenza 16/12/2020. Si attende un chiarimento per quanto riguarda i contributi alla gestione separata INPS.
Ripresa dei versamenti:
La ripresa dei versamenti sospesi avverrà:
In un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021
O in alternativa mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021

PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/01/2021:

Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il “blocco dei licenziamenti”, restando precluso:
– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
– la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
Fino al 31 gennaio 2021 continuano a rimanere sospese:
– le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
– le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’ accordo (a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI);
– ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

CONGEDO PER I GENITORI (Congedo Scolastico):

IL DL “Ristori”  modifica il congedo straordinario per i genitori dipendenti con figli in quarantena, introdotto dal decreto Agosto. L’attuale regolamentazione è la seguente:
Figlio convivente minore di 14 anni in quarantena (disposta dall’ASL  in seguito a contatto scolastico o in attività sportive) o nel caso in cui l’attività didattica risulti sospesa: ad un genitore spetta il diritto di svolgere la prestazione in smart-working o spetta un congedo indennizzato dall’INPS qualora la prestazione non possa essere svolta in smart-working o in alternativa allo smart working.
Figlio convivente di età compresa tra i 14 e i 16 anni in quarantena (disposta dall’ASL  in seguito a contatto scolastico o in attività sportive) o nel caso in cui l’attività didattica risulti sospesa: ad un genitore spetta il diritto di svolgere la prestazione in smart-working o spetta un congedo non retribuito qualora la prestazione non possa essere svolta in smart-working o in alternativa allo smart working

NUOVO INCENTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:

Nel DL “Ristori” viene riproposta la norma che dà ai datori di lavoro la possibilità di scegliere tra la fruizione di un incentivo economico, sotto forma di esonero contributivo  e l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Nello specifico è previsto che le aziende in alternativa all’ammortizzatore sociale possano fruire di
– un esonero dal versamento dei contributi previdenziali
– per un periodo di 4 settimane entro il 31 gennaio 2021
– nei limiti delle ore di integrazione salariali già fruite nel mese di giugno 2020
Si ricorda che il precedente esonero previsto dal DL “Agosto” prevedeva un incentivo calcolato sul doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 per i datori di lavoro che non abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali a decorrere dal 13 luglio 2020.
Si evidenzia però che l’applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e per la successiva applicazione è necessario attendere le indicazioni dell’INPS.
Attualmente siamo ancora in attesa dello sblocco del precedente esonero previsto dal DL Agosto.

ALTRE NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO:

Riconoscimento di due ulteriori mensilità di reddito di emergenza per il mese di novembre e dicembre 2020 ai nuclei familiari già beneficiari a Ottobre 2020 e aventi i requisiti previsti dalla circolare INPS 102/2020;
Sono state previste specifiche indennità alle seguenti categorie di lavoratori:
Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/19-29/10/2020;
Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/19-29/10/2020;
Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 01/01/19-29/10/2020;
Lavoratori dipendenti a termine nel settore turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori dello spettacolo;
Per ogni categoria le indennità previste spettano, previa verifica dei requisiti.