30/09/2022

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DECRETO “AIUTI-BIS” e DECRETO “AIUTI-TER”

30/09/2022

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DECRETO “AIUTI-BIS” e DECRETO “AIUTI-TER”

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022.
L’art. 6 del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, coordinato con la legge di conversione n. 142/2022 (Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022), dispone il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Tale credito d’imposta è riconosciuto alle:
·       imprese “energivore” e “non energivore”;
·       imprese “gasivore” e “non gasivore”
per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo.

IMPRESE “GASIVORE”

Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”).
 
Per imprese “gasivore” si intendono i soggetti che:
·       operano in uno dei settori di cui all’ Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
·       hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
 
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

IMPRESE “NON GASIVORE”

Il comma 4 dell’art. 6 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “non gasivore”).
 
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
 
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici.

IMPRESE “ENERGIVORE”

Il comma 1 dell’art. 6 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le
imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”)
 
Si considerano imprese “energivore” i soggetti individuati dai Decreto MISE 21.12.2017. 
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel terzo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
 
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”) è disciplinato dal comma 3 del citato art. 6.
 
Per tali imprese, se dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
 
Si evidenzia inoltre, come precisato dall’Agenzia delle entrate nelle Circolari 13/E del 13/05/2022 e 20/E del 16/06/2022:
·       al fine di individuare le spese sostenute, va fatto riferimento al principio di competenza ex art.109, commi 1 e 2, TUIR;
·       il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle relative fatture di acquisto.
L’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento;
·       rilevano esclusivamente le spese relative all’acquisto della componente elettrica/gas, con esclusione delle spese di trasporto, coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, spese di stoccaggio, distribuzione, ecc.;
 
Il medesimo Decreto in esame (comma 5 dell’art. 6) ha previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore di energia elettrica/gas naturale qualora l’impresa “non gasivora” / “non energivora” si sia rifornita/si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta (effettuata tramite pec), una comunicazione riportante:
·       il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
·       l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
 
Si segnale inoltre, che il DL 144/2022 c.d. “Decreto “Aiuti-ter””, approvato dal Consiglio dei ministri il 16/09/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, proroga e rafforza i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.
 
In particolare:

IMPRESE “GASIVORE” E “NON GASIVORE”

Il bonus (sottoforma di credito d’imposta) è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media nel terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. 
Tale contributo spetta sia alle imprese “energivore” sia a quelle “non energivore”.
Restiamo però in attesa della sua conversione in Legge.

UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti d’imposta su energia e gas relativi al primo semestre 2022 rimangono utilizzabili in F24 solo fino al 31 dicembre 2022
Invariata anche la possibilità di cessione entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
 
Il Dl Aiuti ter ha prorogato al 31 marzo 2023 il termineper l’utilizzo o la cessione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022.
 Il credito d’imposta per ottobre e novembre 2022 nasce invece già impostato sulla scadenza del 31 marzo 2023 sia per l’utilizzo che per la cessione. 
 
La cessione «solo per intero» implica però che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata.
 

COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE

L’accesso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas si appesantisce di un nuovo adempimento introdotto dal Dl Aiuti ter, ma limitato ai soli beneficiari dei crediti d’imposta per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari di questi crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto al credito non ancora fruito, sono chiamati a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento delle Entrate da emanarsi entro il 24 ottobre 2022.



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.