09/04/2023

Congedo di paternità – NASPI anche i padri

09/04/2023

Congedo di paternità – NASPI anche i padri

L’articolo 27-bis del D. lgs. 151 del 2001, al fine di armonizzare la ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e a un’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio, introduce Il congedo di paternità rendendolo un congedo obbligatorio.
 
È rivolto i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento, sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.
 
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
 
È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore.
 
I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
 
Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge 92/2012.
 
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.
 
Gli articoli 54 e 55 del D. lgs. 151 del 2001, integrati dal D. lgs n. 105 del 2022, prevedono il divieto di licenziamento e di dimissioni del padre e della madre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità. Il padre ne ha diritto solo se ha fruito del relativo congedo.
 
In virtù delle modifiche introdotte dagli articoli 54 e 55, aventi l’intento di rafforzare le tutele per il lavoratore padre, la circolare Inps n. 32 del 20/03/2023 ha introdotto una novità:
la fruizione del congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo (disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001,), permette ai padri di aver diritto alla NASPI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, fino al compimento di un anno di età del bambino.