12/01/2022

Comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali

12/01/2022

Comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali

Istruzioni operative

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata pubblicata da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, una circolare contenente le indicazioni operative ufficiali per effettuare le comunicazioni preventive dei lavoratori autonomi occasionali.

· Committenti Obbligati
Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

· Tipologia di rapporti da comunicare
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. (lavoratori senza partita iva, che emettono una ricevuta con ritenuta d’acconto al 20%).

· Tipologie di rapporti esclusi
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– prestazioni occasionali c.d. Voucher;
– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

· Tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti di lavoro autonomo occasionale:
· Avviati dal 21/12/2021;
· Avviati prima del 21/12/2021 e ancora in corso alla data del 11/01/2022;
 
A regime la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:
-In essere alla data del 11/01/2022;
– iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati al 11/01/2022;
stante l’assenza di precedenti indicazioni ufficiali al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022.

· Modalità di comunicazione
La comunicazione deve effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, e avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Fino all’implementazione dei sistemi informatici, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
 
· Contenuto della comunicazione
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
– Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
 
· Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

· Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.