21/02/2023

Chiarimenti sulla definizione agevolata degli avvisi bonari

21/02/2023

Chiarimenti sulla definizione agevolata degli avvisi bonari

Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità, introdotta nella recente Legge di Bilancio 2023, di definire in maniera agevolata gli atti di contestazione, notificati dall’Agenzia delle entrate, riguardanti omessi, parziali o ritardati versamenti. Si tratta dei cosiddetti “avvisi bonari” derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali inviate dai contribuenti.
Ordinariamente, il contribuente ha la possibilità di pagare tali avvisi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 nel caso di ricezione telematica tramite intermediario), eventualmente chiedendo la rateizzazione delle somme dovute, beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%); in caso di mancato pagamento della somma contestata, questa viene iscritta a ruolo (con sanzioni piene e maggiorata degli oneri correlati alla riscossione forzosa).

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), con i commi da 153 a 159, ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Rientrano nella definizione agevolata:
·       le comunicazioni ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento (30 o 90 giorni a seconda dei casi) non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
·       le comunicazioni recapitate dal 1° gennaio 2023.
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero fruendo di un piano di rateazione in 20 rate trimestrali (con applicazione degli interessi di dilazione); in tal caso, la prima rata va versata entro il termine di 30/90 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Gli avvisi già oggetto di rateazione

La definizione agevolata si applica anche agli avvisi bonari per i quali è già in corso un piano di rateazione (che non deve essere decaduto alla data del 1° gennaio 2023), anche in relazione a periodi d’imposta precedenti al 2019.
Anche in questo caso, la definizione comporta la riduzione della sanzione al 3%, che però interessa solo le rate che scadono successivamente al 1° gennaio 2023 (in altre parole, non viene ricalcolata la sanzione su tutto l’avviso rateizzato, in quanto le rate già pagate restano acquisite dall’erario con la precedente sanzione); inoltre, qualora la rateazione fosse più breve, vi è la possibilità di ricalcolare il piano di rateazione su 20 rate.
In altri termini:
·      se il piano originario già era calcolato su 20 rate (quindi per contestazioni superiori ai 5.000 euro) si dovranno ricalcolare le sanzioni, e le rate ricalcolate vanno versate alle scadenze originarie;
·      nei casi in cui l’importo originario riguardasse contestazioni non superiori a 5.000 euro, che precedentemente fruivano di una rateizzazione più breve, sarà possibile anche fruire dell’estensione fino a venti rate.


L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, oltre a ridurre la sanzione, occorrerà anche ricalcolare gli interessi per tenere conto delle rate ricalcolate e della maggiore dilazione; a tal fine l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella home page del proprio sito un foglio excel che aiuta in tale ricalcolo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
 
Fonte: Euroconference editoria – Circolare mensile per l’impresa febbraio ’23