Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito sarà uno Stato extraUe a tutti gli effetti
Non più cessioni e acquisti intracomunitari, niente più vendite a distanza, rimborsi disciplinati secondo reciprocità (direttiva 86/560) e così via.
In vista della scadenza, lo Studio vi riepiloga, da un articolo del il SOLE 24 ORE , le più attuali conseguenze di Brexit.
Vendite in corso al 31.12
La prima situazione concerne le vendite in corso al prossimo 31 dicembre. L’articolo 51 dell’accordo di recesso prevede una regola semplice.
Se la spedizione/trasporto dei beni ha avuto inizio prima della fine del periodo transitorio da un paese Ue al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude successivamente (2021), l’operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario a seconda della prospettiva.
La merce va tuttavia presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data d’inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti). Questione diversa è quella che riguarda, per esempio, la vendita di beni con inizio del trasporto nel 2021, ma per cui sono emesse fatture anticipate nel 2020.
A rigore, è da ritenere che se al momento di emissione della fattura è già noto che l’invio del bene avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità sia quello della futura esportazione (articolo 8, Dpr 633/72 e non articolo 41, Dl 331/93), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell’operazione “che verrà”.
All’atto dell’esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse e quella di saldo (risoluzioni 525446/1975 e 125/1998).
Ricordiamo che, a regime, diversamente dalle cessioni intracomunitarie, incassare un acconto per un’esportazione obbliga all’emissione della fattura per il relativo importo. Attenzione anche ai termini di resa. Una cessione con resa Ddp (delivered duty paid, con tutti gli oneri a carico del venditore) diventerà particolarmente impegnativa nello scenario post-Brexit, implicando non solo il pagamento alla dogana inglese di Iva ed eventuali dazi, ma anche lo svolgimento di tutte le formalità connesse all’importazione a destino.
Sempre stando alle (future) cessioni all’esportazione, va ricordato che una vendita con consegna in Italia all’acquirente estero per successiva esportazione in Uk, implicherà il rispetto del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), Dpr 633/72.
Sarà inoltre possibile avvalersi della non imponibilità Iva di cui alla lettera a) dello stesso comma, anche per le vendite con intervento del commissionario, fattispecie non prevista dall’articolo 41, Dl 331/93 (risoluzione 115/2001). Quanto alla prova dell’avvenuto trasferimento della merce nel Regno Unito, le regole diventano quelle valevoli per tutte le esportazioni (Mrn e notifica di uscita dal territorio Ue).
Operazioni triangolari
Dal 2021, molta cautela anche per le operazioni triangolari. Se il promotore inglese acquista beni in Italia con consegna diretta, a cura del fornitore nazionale, al cliente del promotore in altro paese Ue, si ricade nelle triangolari con intervento di soggetto extraUe e il cedente residente deve applicare l’Iva italiana (circolare 13/1994).
Una triangolare “comunitaria” è possibile solo se il promotore (extraUe) nomina un rappresentante fiscale in uno Stato membro, non essendo più possibile ricorrere all’identificazione diretta, ammessa solo per gli operatori Ue.
A ruoli invertiti, la merce proveniente dal Regno Unito formerà oggetto d’importazione e non si applicherà più il reverse charge.
Di là delle formalità doganali, ciò implica il versamento in dogana dell’Iva all’importazione o, in alternativa, il consumo di plafond se il soggetto è esportatore abituale.
Ne deriverà un sicuro impulso alle operazioni d’immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito Iva.
Lavorazioni di terzi
Anche la movimentazione di beni a scopo di lavorazione sarà più complessa. Si pensi al caso dell’operatore nazionale che invia beni in un laboratorio inglese per l’esecuzione di un trattamento.
Il servizio del prestatore Uk, verosimilmente ultimato all’atto della reimportazione, sarà già stato autofatturato da parte del committente residente.
In tal caso, al momento dell’arrivo dei beni in Italia occorrerà far constare alla dogana che l’imponibile della lavorazione è già stato assoggettato a imposta e che, pertanto, oltre a dedurre dal valore dei beni reimportati (soggetto all’Iva all’importazione) quanto dichiarato all’atto della temporanea esportazione (regime di perfezionamento passivo), va anche sottratta dall’Iva calcolata in dogana quella assolta con autofattura (circolare 37/E/2011 e nota dogane 54819/2011.