30/06/2021

Assegno “ponte” e maggiorazione degli importi degli ANF

30/06/2021

Assegno “ponte” e maggiorazione degli importi degli ANF

La Legge n. 46 del 1/4/2021 ha dato delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli, attraverso l’istituzione dell’assegno unico universale. Secondo le previsioni l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021 ma la sua partenza è stata rinviata a gennaio 2022.
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi dell’assegno unico universale il DL n. 79/2021 ha introdotto delle misure temporanee prevedendo a decorrere dal 1/7/2021 e fino al 31/12/2021:

La maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

A decorrere dal 1/7/2021 e fino al 31/12/2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare sono maggiorati:
– di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con massimo due figli;
– di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli
Per i lavoratori dipendenti la situazione rimarrà quindi invariata per l’anno 2021 e dal 17 Giugno 2021 possono presentare la domanda per gli ANF per il periodo 1° luglio 2021- 30 Giugno 2022.
Gli importi spettanti e calcolati dall’INPS terranno già in considerazione le maggiorazioni sopra indicate.

Un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare

I destinatari sono lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati e il nucleo familiare deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti per tutta la durata del beneficio:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;




l nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.

L’assegno varierà in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Viene erogato mediante accredito su IBAN o con bonifico domiciliato. L’importo non concorre a formare la base imponibile IRPEF. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
La domanda di assegno “ponte” deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso:
il portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
– Dal 01/07/2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, con la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate:
Entro il 30/09/2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
dopo il 30/09/2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda