
30/6/21
30/6/21
La Legge n. 46 del 1/4/2021 ha dato delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli, attraverso l’istituzione dell’assegno unico universale. Secondo le previsioni l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021 ma la sua partenza è stata rinviata a gennaio 2022.
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi dell’assegno unico universale il DL n. 79/2021 ha introdotto delle misure temporanee prevedendo a decorrere dal 1/7/2021 e fino al 31/12/2021:
A decorrere dal 1/7/2021 e fino al 31/12/2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare sono maggiorati:
- di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con massimo due figli;
- di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli
Per i lavoratori dipendenti la situazione rimarrà quindi invariata per l’anno 2021 e dal 17 Giugno 2021 possono presentare la domanda per gli ANF per il periodo 1° luglio 2021- 30 Giugno 2022.
Gli importi spettanti e calcolati dall’INPS terranno già in considerazione le maggiorazioni sopra indicate.
I destinatari sono lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati e il nucleo familiare deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti per tutta la durata del beneficio:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
l nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.
L’assegno varierà in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Viene erogato mediante accredito su IBAN o con bonifico domiciliato. L’importo non concorre a formare la base imponibile IRPEF. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.
La domanda di assegno "ponte" deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso:
- il portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
- Dal 01/07/2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, con la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate:
Entro il 30/09/2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
dopo il 30/09/2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda