28/09/2020

Agenzia Viaggio: domanda del contributo MIBACT – Nota di accredito e fallimento IVA – La nuova detrazione del 110% e gli interventi agevolabili

28/09/2020

Agenzia Viaggio: domanda del contributo MIBACT – Nota di accredito e fallimento IVA – La nuova detrazione del 110% e gli interventi agevolabili

News

Agenzie viaggio / tour operator: scade il 9.10.2020 la domanda del contributo MIBACT
 
Nell’ambito delle “ulteriori misure di sostegno per il settore turistico” contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” è stato istituito uno specifico fondo riservato alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Dopo aver emanato le modalità attuative per il riparto del predetto fondo, il MIBACT ha annunciato che le domande per l’accesso all’agevolazione in esame vanno presentate dal 21.9 al 9.10.2020 (ore 17.00), tramite lo sportello telematico predisposto dal Ministero.
 
Nota di accredito e fallimento: l’IVA è recuperabile anche senza insinuazione
 
I Giudici comunitari ritornano ad affrontare la delicata questione del recupero dell’IVA non incassata dal cedente / prestatore nei confronti del cliente ammesso alla procedura fallimentare.
Secondo i Giudici comunitari non può essere precluso il diritto alla rettifica dell’IVA a seguito della mancata insinuazione nel passivo della procedura, quand’anche il cedente / prestatore dimostri che, se avesse insinuato il credito, questo non sarebbe stato incassato.
Merita evidenziare che i Giudici comunitari ribadiscono che, in caso di “disallineamento” tra la normativa nazionale e quella comunitaria, il Giudice nazionale deve “assicurare” l’applicazione delle interpretazioni sancite dalla Corte di Giustizia UE.
 
La nuova detrazione del 110% e gli interventi agevolabili
 
Al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% l’Agenzia delle Entrate evidenzia che è necessario differenziare tra:
·     interventi “trainanti”, rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico espressamente individuati dalla norma;
·     interventi “trainati”, rappresentati dagli “altri” interventi di riqualificazione energetica, dall’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali è possibile fruire della nuova detrazione esclusivamente se eseguiti unitamente ad un “intervento trainante”.
Detti interventi devono essere eseguiti su parti comuni condominiali / singole unità immobiliari / unità immobiliari funzionalmente indipendenti residenziali ed esistenti, con esclusione:
·     degli immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 (per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico);
·     degli immobili utilizzati per lo svolgimento di un’attività d’impresa / lavoro autonomo.
 
Fonte: SEAC Spa – Informativa Fiscale

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