Con il messaggio 2842 del 06/08/2021 l’INPS è intervenuto per fornire dei chiarimenti in merito:
Alla tutela per la quarantena;
Ai lavoratori “fragili”;
Alla malattia conclamata da COVID-19
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’istituto si evidenziano di seguito le importanti modifiche che riguardano la gestione delle assenze dei lavoratori interessati.
Periodi di quarantena
Il periodo di quarantena è obbligatorio nell’ipotesi di contatto con una persona positiva (sorveglianza attiva o fiduciaria).
Per l’anno 2020 l’assenza dal lavoro era tutelata come malattia, nell’ipotesi in cui il lavoratore non potesse continuare a prestare il proprio lavoro da remoto tramite lo smart working (come ad esempio nel caso di cassieri, magazzinieri, operai, commessi, infermieri, medici, estetiste, parrucchiere).
Dal 2021, e pertanto retroattivamente, l’INPS non riconosce l’indennità di malattia nell’ipotesi di assenza del lavoratore obbligato alla quarantena e il lavoratore deve considerarsi in aspettativa e/o in sospensione non retribuita. Rimane però ferma la possibilità di lavorare da remoto, se la mansione lo consente. Tale previsione deriva dal mancato stanziamento delle risorse necessarie a prorogare il riconoscimento dell’indennità di malattia nell’anno 2021.
Si ricorda che la quarantena non è obbligatoria solo nei casi di contatti con persone positive ma anche in alcuni casi, per i rientri dall’estero.
Lavoratori “fragili”
Il lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione da remoto (c.d. Smart working), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o per lo svolgimento di specifiche attività di formazione. Questa previsione rimane valida fino al 31/10/2021.
I lavoratori “fragili” che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione da remoto, hanno il diritto di rimanere assenti dal lavoro con il riconoscimento del trattamento di malattia equiparato al ricovero ospedaliero. Questa previsione però è valida fino al 30 Giugno 2021.
A decorrere dal 01 Luglio 2021 i lavoratori “fragili” assenti e che non presteranno attività lavorativa in smart working non avranno diritto all’indennità di malattia.
Chi sono i lavoratori “fragili”?
Si tratta dei dipendenti in possesso:
– Di certificazione rilasciata dai compenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esisti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
– Del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).
Malattia conclamata da COVID-19
In tutti i casi, gli eventi certificati come malattia COVID-19, sono considerati malattia e i lavoratori avranno diritto alle normali indennità.
L’Inps provvederà al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate dal 01/01/2021 e al conseguente aggiornamento degli estratti contro previdenziali dei lavoratori interessati.