Erogazione Welfare Metalmeccanici 2021
Con l’accordo del 20 aprile 2021 il CCNL Metalmeccanica Federmeccanica, ha previsto che a decorrere dal 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
I valori indicati devono essere riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori:
– non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time ;
– sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda;
– si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si devono confrontare con la R.s.u. se presenti in azienda, tenuto conto
– delle esigenze dei lavoratori
– della propria organizzazione
– del rapporto con il territorio
e prevedere una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell‘azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.