28/05/2021

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

28/05/2021

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

Le Novità della conversione in Legge del Decreto Sostegni

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni). In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) sono state inserite delle novità:

Raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits anche per il 2021

E’ stata prevista la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
A titolo di esempio sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 previsto per l’anno 2021:
– i buoni acquisto e i buoni carburante (voucher/buoni spesa),
– i generi in natura prodotti dall’azienda,
– l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
– l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
– polizze assicurative extra professionali, ecc.
È importante ricordare che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione di 516,46 euro, lo stesso diventa interamente imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Trattamenti di integrazione salariale concessi dal decreto sostegni

I trattamenti di integrazione salariale concessi dal Decreto Sostegni possono essere utilizzati in continuità dai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Nello specifico è consentito a tutti i datori di lavoro che prima del 1° aprile 2021 abbiano esaurito le 12 settimane, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni (dunque, CIGO, CIGD e Assegno ordinario) anche in anticipo rispetto al 1° aprile 2021.

Differimento al 30 Giugno 2021 delle domande e dei modelli SR41. Sanatoria.

I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei modelli SR41, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. In particolare, la sanatoria riguarda i periodi da dicembre 2020 (rimasto escluso dalla precedente sanatoria) fino a febbraio 2021 compreso. Per i modelli SR41 si tratta di quelli riferiti ad eventi la cui autorizzazione sia stata notificata all’azienda entro il 1° marzo 2021.

Misure a tutela dei lavoratori fragili

Viene confermata la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle tutele, a favore dei lavoratori in condizione di fragilità. A tali soggetti è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, gli stessi hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. Tali periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto, a decorrere dal 17 marzo 2021.