L’articolo 2 del decreto ristori quater (Dl 157/2020, pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale)
L’articolo 2 del decreto ristori quater (Dl 157/2020, pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre 2020 relativi ai versamenti di:
-> ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
-> iva;
-> contributi previdenziali e assistenziali.
Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Chi può fruire della sospensione:
– partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro. Costoro hanno diritto alla sospensione se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
– coloro che esercitano un’attività che è stata sospesa o limitata dai provvedimenti del governo. Vediamo nel dettaglio.
– se l’attività prevalente (codice Ateco) rientra tra quelle sospese (ex articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, ad esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche), i versamenti di dicembre sono differiti a prescindere dall’area del territorio in cui l’attività è esercitata (è irrilevante il “colore” della regione di appartenenza).
– per le attività di ristorazione, i versamenti sono sospesi solo se l’attività (domicilio fiscale, sede legale od operativa) è esercitata in aree “arancioni” o “rosse”.
– per le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, i versamenti sono sospesi se l’attività è svolta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse).
Sebbene nella norma non ci sia alcuna indicazione in merito, si ritiene che, in via prudenziale, vada esclusa dall’ambito di applicazione della sospensione fiscale e contributiva la quarta rata relativa a ritenute e contributi sospesi causa COVID-19 in forza dei precedenti interventi legislativi, la quale pertanto dovrà essere regolarmente versata il 16/12/2020.